AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO
(BIENNIO 2025 – 2026)
S I R E N D E N O T O
che fine al 31 Luglio c.a. si può presentare domanda per essere iscritti nell'albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise di I° e II° grado
Possono presentare domanda:
1- Tutti i cittadini, di sesso maschile e femminile residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n.287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o di CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati a iscriversi, entro il 31 luglio p.v. negli elenchi integrativi comunali, ritirando il modello di domanda presso l’Ufficio Anagrafe del Comune.
2 – I giudici popolari delle Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza Italiana,
b) Buona condotta morale,
c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni,
d) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise;
e) Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
3 – Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio;
c) I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.