Articolo 15
Diritto di accesso dell'interessato (C63, C64)
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati
personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano
o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo
22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale,
l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo
46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di
ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo
spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante
mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un
formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.